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La legge e la pesca subacquea per non professionisti: quali sono le regole

La pesca subacquea è uno sport che attira facilmente l’attenzione di tutti, soprattutto degli amanti del mare e dei fondali. Ovviamente esistono delle regole da rispettare, ivi compresi limiti e divieti.

Ma prima di entrare nel merito di queste regole, bisogna rammentare che la violazione delle norme stabilite per legge (in merito alla pesca marittima e subacquea) viene punita dall’ordinamento italiano con una pena amministrativa pecuniaria che va da 1000 a 3000 euro (art. 11 comma 4 Dlgs 4/2012). Ai sensi dell’articolo 16 della Legge 689/81 entro 60 giorni dalla contestazione o dalla notifica si può provvedere al pagamento della sanzione di importo inferiore e cioè pari alla cifra più favorevole tra il doppio del minimo e un terzo del massimo, che nel nostro caso è di 1000 euro.

Le regole sulla pesca subacquea in base all’età

Ovviamente, come per mole cose, anche in questo caso esiste un’età minima per potersi cimentare nella pesca subacquea. Prima di provvedere dunque a comprare tutto l’occorrente su Nautica Mare è bene dare uno sguardo alle regole restrittive in merito alla questione. Di conseguenza dunque come prevede del’art. 6 comma 5 del Dlgs 4/2012 è possibile cimentarsi in pratica di pesca con il fucile subacqueo o attrezzi similari solo se c’è stato il compimento del sedicesimo anno di età. Di conseguenza dunque ai sensi dell’art. 11 comma 4 lett. b) dello stesso Dlgs 4/0212 è prevista la sanzione amministrativa da 1000 a 3000 euro nei confronti di chiunque ceda “un fucile subacqueo o altro attrezzo simile a persona minore degli anni sedici, ovvero affidi un fucile subacqueo o altro attrezzo similare a persona minore degli anni sedici, se questa ne faccia uso”.

Se la dottrina si pone come quesito cosa si intenda per ogni “altro attrezzo simile” l’interpretazione generale ha attribuito alla locuzione il fatto che la norma possa ricomprendere nel suo campo d’applicazione anche le fiocine a mano dotate o meno di elastico (pole spear). Nulla però conferma una simile teoria.

Quali sono i limiti sull’utilizzo del fucile

Questione a sua volta delicata è quella dell’uso del fucile, disciplinato dall’art.131 del regolamento secondo cui c’è espresso divieto di tenere il fucile subacqueo in posizione di armamento se non in immersione.

La norma definisce come il suo campo d’applicazione faccia riferimento espressamente anche al trasporto di fucili carichi sul gommone o di appoggiare i fucili carichi sopra la plancetta durante gli spostamenti. In questi casi infatti è prevista una sanzione amministrativa che va da 1000 a 3000 euro.

La legge non ritiene che gli strumenti da pesca come coltello e fucile siano un’ “arma” in senso proprio tuttavia la loro portata offensiva li sottopone alla disciplina prevista per i corpi atti ad offendere di cui all’art. 4 della Legge 18 aprile 1975 n° 110, secondo cui vi è la espressa possibilità di porto solo in presenza di giustificato motivo.

E’ quindi necessario svuotare il bagagliaio della propria auto al rientro dalla pescata e non averli sempre con sé, dal momento che diventa davvero difficile poi giustificare la loro presenza qualora accadesse qualcosa.